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Superbonus per la demolizione e ricostruzione dell’edificio anche se non è abitazione principale

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È possibile usufruire del Superbonus per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 7 ottobre 2020, n. 455, sulla base della circostanza che tale condizione non è più richiesta ai fini dell’agevolazione in esame.

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione fiscale, in particolare, il contribuente intendeva effettuare interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio unifamiliare non adibito ad abitazione principale, al termine del quale lo stesso avrà una diversa sagoma rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) ed una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi).

Al riguardo, si ricorda che la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, nel chiarire l’ambito di applicazione oggettivo del Superbonus, ha precisato che l’agevolazione “spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ‘ristrutturazione edilizia’ ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia’“. Per effetto della richiamata lettera d) dell’art. 3, come modificato dal decreto “Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

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