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Superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico anche in caso di cambio di destinazione d’uso

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Il Superbonus al 110% può essere riconosciuto per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche in caso di cambio di destinazione d’uso in abitativo dell’immobile oggetto dei lavori, purché dal provvedimento amministrativo che approva questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempreché l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 novembre 2020, n. 538.

Nel medesimo documento è stato inoltre affermato che, nel caso in cui sull’edificio vengano realizzati sia interventi di riduzione del rischio sismico, sia interventi sulle facciate dell’edifico, in linea di principio è possibile usufruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione. Tuttavia, con la Circolare n. 24/E/2020 l’Agenzia chiarì che il Superbonus spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Pertanto il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto, anche alle spese sostenute per gli interventi edilizi necessari al completamento dell’intervento di ristrutturazione. Qualora invece gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso, per dette spese è invece possibile usufruire del bonus facciate.

Si ricorda che, dallo scorso 28 ottobre, è operativo il nuovo sito detrazionifiscali.enea.it, per inviare all’ENEA i dati sugli interventi conclusi nel 2020. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 marzo 2020, data di attivazione del nuovo sito. All’ENEA devono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per ecobonus, bonus facciate e bonus casa. In particolare:

  1. i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati per il “bonus facciate” (incentivi del 90%) devono essere inseriti cliccando sulla sezione ECOBONUS;
  2. i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa, ovvero delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, devono essere inseriti cliccando sulla sezione BONUS CASA.

Tramite questo sito è altresì possibile procedere al caricamento, alla modifica e alla consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia al fine di beneficiare del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”). È quindi possibile creare e protocollare le asseverazioni obbligatorie alla fine dei lavori e, in caso di opzione per la cessione del credito e di sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del predetto decreto, per gli stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%.

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