Superbonus, per il “condominio minimo” non è necessario chiedere un apposito codice fiscale
Per gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Per tali interventi, al fine di beneficiare del Superbonus non è necessario chiedere un apposito codice fiscale per il “condominio minimo”; qualora, tuttavia, lo stesso sia stato chiesto, ai fini della fruizione del beneficio può essere utilizzato il codice fiscale del condomino (il quale dovrà poi adempiere a tutti gli adempimenti previsti): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 18 marzo 2021, n. 196.
Nel documento è stato inoltre chiarito che, con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, qualora tali interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ai fini della individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Pertanto rileva la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi.
Tale conclusione appare in linea con la Risposta 7 gennaio 2021, n. 15, laddove fu precisato che si applica anche ai fini del Superbonus il principio secondo cui, in relazione alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, nel caso in cui tali interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ai fini dell’individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.