Superbonus, nuove regole sul visto di conformità applicabili alle fatture emesse dal 12 novembre 2021
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Sia per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, l’obbligo di apposizione del visto di conformità per la fruizione del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi si applica con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E .
Si ricorda che l’obbligo del visto di conformità non sussiste nel caso in cui la dichiarazione sia presentata:
- direttamente dal contribuente attraverso la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI), oppure
- tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
L’Agenzia ha inoltre precisato che:
- l’obbligo del visto di conformità non sussiste neppure nel caso in cui il contribuente che intenda fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi precompilata, modifichi i dati contenuti nella stessa e la presenti direttamente;
- le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sono detraibili, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi;
- nel caso in cui l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione occorre che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano indicate separatamente nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime sono detraibili;
- occorre anche suddividere le spese per il visto relativo al Superbonus in relazione alle diverse tipologie di intervento, “in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento”.
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