Superbonus, nel costo anche l’Iva indetraibile
Ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus rileva anche l’Iva non detraibile (anche parzialmente) ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del D.P.R. 633/72: tale regola – sancita dall’art. 119, comma 9-ter, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 117 ) – si applica limitatamente agli specifici interventi previsti dal medesimo art. 119, e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 15 marzo 2022, n. 118.
Nel documento si sottolinea inoltre che, alla luce delle considerazioni che precedono, relativamente all’Iva indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, è possibile fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto. Pertanto, in dichiarazione è possibile far valere una detrazione pari al 110% della quota di Iva indetraibile ed effettivamente rimasta a carico (in tal senso si richiama la Circolare n. 24/E/2020, par. 7).
Si ricorda che il richiamato comma 9-ter dell’art. 119 è stato inserito dall’art. 6-bis del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).