Superbonus: le possibilità per l’utilizzo della rata residua nella diluizione in 10 anni
La quota del credito d’imposta che emerge da bonus edili (Superbonus, sisma bonus e eliminazione barriere architettoniche) non utilizzata nell’anno:
- non può essere utilizzata negli anni successivi
- e non può essere richiesta a rimborso.
Nel Provvedimento del 18 aprile 2023 si legge che tale quota residua relativa a ciascuna rata annuale, non utilizzata in compensazione in F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in 10 rate annuali, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.
La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e successivi, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e successivi, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione in F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.
La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso. Per usufruire delle disposizioni di cui al presente provvedimento, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle Entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni e il relativo importo. La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.
Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023:
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
100 non assorbibile |
100 | 100 | 100 | 100 |
Tale soggetto potrà, alternativamente:
- 1. stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro il 31.12, per ipotesi pari a 90 euro e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 10 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 1 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili:
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
100 assorbibile per 90 |
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10 da ripartire in 10 anni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
- 2. attendere il 31.12.2023 (o la data di presentazione del Modello Redditi di fatto) per avere certezza dell’ammontare dei crediti residui non compensabili e comunicare all’Agenzia di ripartirli nei successivi 10 anni:
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
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Y tutto riassorbito o da ripartire in 10 anni ? | Y/10 | Y/10 | Y/10 | Y/10 | Y/10 | Y/10 | Y/10 | Y/10 | Y/10 | Y/10 |