Superbonus: l’allungamento a 10 anni non si applica in caso di cessione del credito parziale
La possibilità di optare per lo “spalma superbonus” in 10 anni (anziché in 4, come ordinariamente previsto) ex art. 2, comma 3-sexies, del D.L. n. 11/2023 non si applica nei casi in cui il contribuente, pur non avendo indicato la spesa relativa al 2022 nel modello 730/Redditi PF 2023, ha effettuato la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nel medesimo anno. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 262/E del 17 dicembre 2024.
Fattispecie oggetto dell’interpello:
Un contribuente persona fisica fa presente:
- di aver effettuato, nel corso dell’anno 2022 alcuni interventi agevolati con il Superbonus per 50.500;
- che a ottobre 2023 ha avviato con Poste Italiane S.p.A. una trattativa finalizzata alla cessione che si è conclusa ad aprile 2024 con la cessione di euro 41.662,50 corrispondenti “alla seconda, terza e quarta rata” della detrazione spettante mentre la prima rata pari ad euro 13.887,50 «non è stata oggetto né di cessione (in quanto Poste Italiane non acquisiva la rata del 2023) né di detrazione nella dichiarazione dei redditi anno di imposta 2022.
Si chiede quindi conferma all’Agenzia della possibilità di ripartire in 10 anni il credito non ceduto, pari a 13.887,50 euro.
Il contesto normativo
Il comma 3-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023 (come convertito in Legge n. 38/2023) concede ai committenti la possibilità, con riferimento al superbonus, di scegliere la detrazione fiscale in 10 quote annuali di pari importo, invece che le 4 ordinariamente previste.
Questa chance viene, tuttavia, limitata alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, previo esercizio di apposita opzione del modello redditi. In particolare, il contribuente interessato a optare per la detrazione in 10 anni e non in 4:
- non deve indicare nulla nel Modello 730/2023 (anno 2022);
- ma deve iniziare a detrarre le quote dal Modello 730/2024 (anno 2023).
Il chiarimento dell’Agenzia
Come osservato dalle Entrate la ratio della disposizione è quella di consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio (10 anni in luogo dei 4 previsti per le spese sostenute nel 2022) e non, invece, la ripartizione della singola quota annuale della detrazione.
La predetta opzione, pertanto, non può essere esercitata nell’ipotesi in cui:
- pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante,
- sia stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nell’anno 2022.
Nel caso di specie, pertanto, l’Istante non può optare per ripartizione della detrazione in dieci quote annuali ma può presentare il Modello redditi PF integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione.