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Superbonus: installazione e posa di piattaforma elevatrice

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Possono rientrare nel Superbonus anche le spese che il condominio sostiene per gli interventi di installazione e posa in opera di una piattaforma elevatrice a favore di soggetti con ridotta capacità motoria: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 5 luglio 2021, n. 455.

Al riguardo è stato inoltre affermato quanto segue:

  1. possono usufruire della detrazione non solo i condomini over 65 ma anche i singoli condòmini, in proporzione ai millesimi di proprietà oppure sulla base dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile;
  2. il beneficiario può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito di importo corrispondente alla detrazione sia per gli interventi di efficientamento energetico, sia per quelli di abbattimento delle barriere architettoniche;
  3. ai fini dell’applicabilità del Superbonus, peraltro, occorre che gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, in quanto interventi “trainati”, devono essere effettuati congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di risparmio energetico di cui all’art. 119, comma 1, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
  4. tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati”, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti” (Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020). In altre parole: le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre quelle relative agli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”;
  5. per gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche (di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir), l’ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus è attualmente pari ad euro 96.000 (Risposta all’interrogazione in Commissione Finanze 29 aprile 2021, n. 5-05839), con la conseguenza che la detrazione non può superare 105.600 euro.

Risposta_455_05.07.2021

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