Superbonus, il compenso dell’amministratore non è detraibile
Ai fini del superbonus del 110%, la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore condominiale per tutti gli adempimenti ad esso connessi non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del cosiddetto “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”). Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un evento webinar svoltosi ieri sul Superbonus (Speciale Telefisco).
L’Agenzia ha precisato in merito che “l’amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al superbonus non essendo detto compenso caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio”.
Sul punto, risulta quindi confermato quanto affermato dalla prassi in materia di detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, secondo cui la detrazione spetta per “gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi” (Circolare 8 luglio 2020, n. 19/E; Risoluzione 18 agosto 2009, n. 229/E.)