Superbonus, il 30% del SAL può riferirsi ad interventi realizzati in diversi periodi d’imposta
Ai sensi dell’art. 121, comma 1-bis, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), l’opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL); inoltre, per gli interventi ammessi al Superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. A tal fine, non rileva la circostanza che tale percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 31 gennaio 2022, n. 56.
Di conseguenza, qualora il primo SAL venga emesso nel 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora tale SAL si riferisca ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.
In linea generale, si ricorda che, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, in luogo dell’utilizzo diretto del Superbonus in sede di dichiarazione, i contribuenti possono optare, alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetto “sconto in fattura”);
- la cessione di un credito d’imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.