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Superbonus: i casi di decadenza dal beneficio fiscale

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Per gli interventi ricompresi nella disciplina del superbonus, la decadenza del beneficio fiscale (art. 49 del D.P.R. n. 380/2001) opera esclusivamente nei casi di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati richiesti nel secondo periodo del nuovo comma 13-ter (titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (art. 119, comma 14, D.L. n. 34/2020).

Il 4 agosto 2021 la Conferenza Unificata ha dato il via libera all’adozione del modulo unico per la Cila-Superbonus.

Concorso più agevolazioni – La norma chiarisce, inoltre, che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento e precisa che restano in ogni caso fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.

L’art. 33-bis del D.L. n. 77/2021, attraverso l’introduzione di un nuovo comma 5-bis, chiarisce altresì i termini di decadenza dalla detrazione in presenza di violazioni:

  • le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata;
  • nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Al fine di non perdere diritto alle agevolazioni, la norma prevede anche un termine più ampio per stabilire la propria residenza (lettera a), della nota II-bis), all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus. Chi acquista un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione ha tempo 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita, anziché 18per stabilirvi la residenza.

Il D.L. n. 39/2024 (art. 3, comma 5) ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza dalle agevolazioni, a decorrere dal 30 marzo 2024. In particolare si prevede che l’omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 del medesimo articolo (comunicazione di alcuni dati all’Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche) comporta la decadenza dall’agevolazione e non si applicano le disposizioni materia di remissione in bonis dell’art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

La comunicazione ha ad oggetto i seguenti dati:

  1. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  2. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del citato Decreto (30 marzo 2024);
  3. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del citato Decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
  4. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

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