Superbonus, dall’Enea un vademecum sull’Ape per la detrazione del 110%
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Con un documento pubblicato sul proprio sito, l’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica (Enea) ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione delle attestazioni di prestazione energetica (APE), distinguendoli tra APE “convenzionali”, redatti ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali del “Superbonus” 110%, e APE “tradizionali”, redatti per compravendite e locazioni.
Nel precisare le differenze tra APE “convenzionale” e APE “tradizionale”, il documento ha tra l’altro chiarito che:
- l’APE “convenzionale” per il Superbonus ha la finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai fini della richiesta di incentivi Superbonus, mentre quello “tradizionale” ha lo scopo di informare i proprietari e/o utilizzatori delle unità immobiliari nel caso di compravendita, locazione ecc., ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 ;
- l’APE “convenzionale” per il Superbonus, nel caso di edifici pluri-unità, è redatto per l’intero edificio (unione di più unità immobiliari nel caso di edifici pluri-unità), secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell’allegato A del D.M. 6 agosto 2020 (“Requisiti Ecobonus”), mentre l’APE ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 è sempre redatto per singola unità immobiliare;
- per la redazione degli APE “convenzionali” per il Superbonus non è necessaria “l’indipendenza” da parte del professionista, cioè può essere redatto anche dallo stesso progettista o direttore lavori, purché sia un tecnico abilitato;
- non è necessario depositare gli APE “convenzionali” nei catasti regionali, in quanto sono da intendersi come allegati all’asseverazione che il professionista deve inviare all’Enea per la richiesta del Superbonus.
Nel documento vengono inoltre forniti alcuni modelli di riferimento in merito alla compilazione dell’APE convenzionale e indicazioni di calcolo, nei casi di differenza di servizi energetici presenti ante e post interventi.
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