Superbonus, dal Fisco chiarimenti sul requisito di imparzialità del tecnico che firma l’A.P.E.
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Ai fini del Superbonus, il proprietario dell’immobile sul quale si effettuano gli interventi che risulti essere anche un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (D.P.R. 75/2013) ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale, può egli stesso rilasciare l’asseverazione: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 22 febbraio 2021, n. 122.
Sulla base dei chiarimenti forniti in materia dall’Enea, è stato precisato che l’obbligo di estraneità ai lavori sussiste invece per il tecnico che redige l’A.P.E. In particolare:
- il D.M. 6 agosto 2020 (cosiddetto decreto “Requisiti tecnici”) non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (A.P.E.) “convenzionali” per l’accesso al Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche;
- per la redazione degli A.P.E. di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, invece, si applicano i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.
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