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Superbonus, da valutare sulla base della “diligenza” il concorso nella violazione tra fornitori e cessionari

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L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha pubblicato un documento a seguito dell’emanazione della circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla disciplina relativa al Superbonus per le spese di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche alla luce dei più recenti interventi normativi e delle interpretazioni fornite dalla stessa Amministrazione.

La circolare si sofferma in particolare sui beneficiari, gli edifici interessati dagli interventi, le spese ammesse all’agevolazione e, infine, sui principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Al riguardo l’ABI, con la Circolare 24 giugno 2022, prot. n. UTR/001040, ha sottolineato quanto segue:

  1. qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, maggiorato degli interessi di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, e delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario originario della detrazione d’imposta;
  2. i fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto, salvo che non ricorra il “concorso nella violazione”. Tale concorso è ravvisabile nel caso in cui il cessionario abbia – aveva specificato l’Agenzia delle Entrate – “omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito”;
  3. in merito al livello di diligenza richiesto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che esso dipenda dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale;
  4. in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, è prevista anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Circolare 24 giugno 2022

 

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