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Superbonus: cappotto termico, la spesa va moltiplicata per il numero delle unità immobiliari

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Con la Risposta all’istanza di interpello 30 agosto 2021, n. 568, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sui limiti di spesa previsti nell’ambito del Superbonus. In particolare, con riferimento agli edifici di un unico proprietario (oppure posseduti in comproprietà da più persone fisiche), è stato precisato quanto segue:

  1. l’importo massimo di spesa ammesso al Superbonus in relazione agli interventi antisismici è pari a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le pertinenze;
  2. per gli interventi di efficientamento energetico consistenti, ad esempio, nella posa del cappotto termico, l’importo massimo di spesa – pari a 40.000 euro – dev’essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le pertinenze;
  3. qualora gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un’unità immobiliare, ai fini della individuazione dei limiti di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. in relazione alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, nel caso in cui tali interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ai fini dell’individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Di conseguenza, in caso di accorpamento di più unità abitative, rileva la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi;
  2. già con la Risposta all’istanza di interpello 7 gennaio 2021, n. 15, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che tali principi si applicano anche ai fini del Superbonus.

Risposta n. 15 del 7 gennaio 2021

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