Superbonus: attestazione congruità da produrre a fine lavori
Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, sono tenuti ad attestare la congruità delle spese sostenute: così dispongono l’art. 119, comma 13, lettera b), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2021, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), la Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020 e l’art. 2, D.M. 6 agosto 2020, n. 329, che ha modificato l’Allegato B del D.M. n. 58/2017, contenente il modello relativo all’asseverazione del progettista.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 16 giugno 2021, n. 410, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancanza dell’attestazione di congruità delle spese al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA non osta alla possibilità di accedere al Superbonus. Tale conclusione si fonda:
- sul richiamato art. 119, comma 13, lettera b), del decreto “Rilancio”, ai sensi del quale per gli interventi antisismici “i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico” attestano “altresì la corrispondente congruità delle spese”;
- sul comma 13-bis del medesimo art. 119, secondo cui la predetta asseverazione “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121”.
Di conseguenza, ha sottolineato l’Agenzia, tale attestazione dovrà essere prodotta entro il termine dei lavori.