Superbonus, assicurazione per asseverazioni con ampia discrezionalità del professionista
Con il Pronto Ordini n. 85 del 21 novembre 2022, il CNDCEC fornisce chiarimenti in merito all’obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni da Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi c.d. “tradizionali”.
Nel caso di specie, veniva chiesto di chiarire se i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni hanno la possibilità di scegliere tra le diverse tipologie di polizza di seguito ivi previste, ossia:
- polizza c.d. single project, con la necessità di stipulare “una polizza differente per ogni cantiere” (art. 119, comma 14 del Decreto “Rilancio”, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 4/2022);
- normale polizza per danni da attività professionale “che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” (già prevista dal terzo periodo del citato comma 14);
- polizza (c.d. “a consumo”) dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (di cui al quarto periodo del citato comma 14).
Il CNDCEC ritiene di essere in accordo con l’interpretazione dell’Ordine istante e conferma che i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa sopra elencate.
Considerato, infatti che:
- il terzo periodo del più volte citato comma 14 prevede espressamente che “L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”, purché questa abbia le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c);
- il quarto periodo del medesimo comma 14 prevede espressamente che “in alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo” con le caratteristiche del tipo “a consumo” sopra richiamate;
il CNDCEC chiarisce infine che l’obbligo di sottoscrizione della polizza a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa considerarsi rispettato anche tramite le tipologie “alternative” di polizza previste ai punti 2 (normale polizza per danni da attività professionale) e 3 (polizza a consumo).