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Superbonus anche per le spese sostenute dagli acquirenti di “case antisismiche”

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Il Superbonus del 110 per cento – introdotto dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette “case antisismiche”, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 settembre 2020, n. 325. In tal caso, il contribuente può scegliere tra:

  1. l’utilizzo diretto della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese;
  2. un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (“sconto in fattura”). Il fornitore recupererà il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  3. la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L’Agenzia ha precisato inoltre che il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto non può essere di ammontare superiore al corrispettivo stesso: detto contributo, in particolare, è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

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