Superbonus anche per la sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione
L’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante” consente a ciascun condomino di fruire del Superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nell’ecobonus, compresi quelli di sostituzione degli infissi e del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente.
Con la Risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui singoli interventi, facenti parte di un piano di lavori finalizzati all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico, in un condominio composto da quattro unità immobiliari, con riferimento in particolare all’ammissione al Superbonus 110% e ai limiti di spesa agevolabili. In proposito l’Agenzia richiama i riferimenti normativi e di prassi (Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E) applicabili ai vari interventi indicati, individuando gli interventi trainanti, quelli di isolamento termico e quelli antisismici.
Nell’occasione è stato tra l’altro precisato che, in presenza di un edificio composto da 4 unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus del 110%:
- per gli interventi di isolamento termico è pari a 160.000 euro (40.000 x 4);
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico è pari a 384.000 euro (96.000 x 4).
Di conseguenza, in caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.