Superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023
Il nuovo anno porta con sé molte novità e scadenze anche per il superbonus. Il Decreto Legge “Energia” (Aiuti-quater), approvato in via definitiva alla Camera, cambia infatti il calendario per l’effettuazione delle spese agevolate con il Superbonus. L’agevolazione si applicherà, con la percentuale massima del 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 per gli interventi eseguiti sulle villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre 2022. Di seguito prendiamo in esame gli adempimenti da porre in essere entro il prossimo 31 marzo al fine di non perdere il diritto alla maxi detrazione del 110%.
A tal fine occorre anzitutto distinguere a seconda che si intenda fruire dell’agevolazione direttamente in dichiarazione oppure avvalersi delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Nel primo caso, per fruire dell’agevolazione piena al 110% è sufficiente procedere al pagamento dei lavori (bonifici parlanti) entro il 31 marzo 2023 potendo anche differire il completamento degli stessi. Quando il committente applica, il “principio di cassa”, l’Agenzia delle Entrate (circolare 29 novembre 2021, n. 16/E) ha infatti sposato la tesi più volte espressa dal MEF circa l’irrilevanza dell’aspetto dell’esecuzione totale (delle opere corrispondenti alle spese sostenute per cassa, relativamente a interventi agevolati con bonus edilizi entro il medesimo periodo d’imposta. Se però non si conclude il progetto non si avrà diritto al superbonus per le spese effettuate.
Più complessa, invece, la seconda ipotesi. Chi intende cedere il credito a terzi o beneficiare dello sconto in fattura deve preoccuparsi anche del completamento dei lavori entro la predetta data. In tale circostanza, infatti è indispensabile presentare all’ENEA o al Comune, rispettivamente per gli interventi di efficientamento energetico o di sicurezza antisismica, le asseverazioni tecniche e di congruità dei costi sostenuti. Solo successivamente potrà essere inviata comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, entro il 16 marzo 2023 per le spese pagate nel 2022 ed entro il 16 marzo 2024 per le spese pagate nel 2023.
30 settembre 2022 | Completamento 30% lavori |
19 novembre 2022 | Entrata in vigore D.L. Aiuti quater |
16 marzo 2023 | Comunicazione opzioni spese 2022 |
31 marzo 2023 | Pagamento lavori Completamento lavori (se cessione del credito o sconto) |
16 marzo 2024 | Comunicazione opzioni spese 2023 |