Superbonus: titolarità degli impianti per verifica della “indipendenza”
Ai fini del Superbonus, un’unità abitativa non può ritenersi “funzionalmente indipendente” ai sensi dell’art. 119, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto “Rilancio”, nel caso in cui gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) siano di proprietà delle singole abitazioni dall’interno delle stesse fino al punto di installazione dei contatori, mentre siano di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai predetti contatori fino all’allaccio condominiale. Infatti, la condizione che un’unità immobiliare possa ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva implica che gli stessi non siano serviti da una utenza comune: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 15 dicembre 2021, n. 810 .
In linea generale, si ricorda che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a determinati interventi realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Per effetto dell’art. 1, comma 66, lettera b), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
Ai fini dell’individuazione delle “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari”, rileva la sussistenza contestuale del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’“accesso autonomo dall’esterno”, a prescindere dalla circostanza che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.