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Superbonus 110%, modificato il modello e approvate le specifiche tecniche per comunicare la cessione del credito d’imposta

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Nell’ambito della disciplina relativa al superbonus edilizio del 110%, con il Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047/2020 , l’Agenzia delle Entrate ha apportato lievi modifiche al modello di comunicazione (e alle relative istruzioni) che consente di usufruire, dal prossimo 15 ottobre, dell’opzione per cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per usufruire di uno sconto sul corrispettivo. Il modello era stato approvato con il Provvedimento direttoriale 8 agosto 2020, n. 283847/2020 .

Oltre alle modifiche al modello, necessarie al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In merito, si prevede quanto segue:

  1. tale comunicazione potrà essere trasmessa – esclusivamente in via telematica – all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa;
  2. ai fini dell’invio, il contribuente può avvalersi di intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  3. la comunicazione dev’essere inviata:
    a. dal beneficiario della detrazione, per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari;
    b. dall’amministratore di condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici;
  4. per gli interventi che danno diritto al superbonus, la comunicazione dev’essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  5. i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario;
  6. il credito d’imposta può essere usufruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese;
  7. i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Anche i successivi cessionari possono cedere il credito.

Si ricorda infine che la normativa prevede controlli a campione per gli interventi in esame; i controlli sono svolti da Enea secondo le modalità e le procedure previste dal D.M. 11 maggio 2018.

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