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Super-ecobonus 110%: le prime sentenze dell’Arbitrato bancario finanziario

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Il Collegio di Milano, dec. n. 1004 del 2 febbraio 2023 e dec. n. 7 del 3 gennaio 2023 ha fornito alcuni spunti di riflessione in tema di Superecobonus 110%.

In particolare, il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sul mancato avveramento di una condizione sospensiva contenuta in un contratto di cessione di crediti d’imposta ex art. 121 D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020e la conseguente richiesta dell’intermediario al cedente di sottoscrizione di un addendum contenente una proroga della scadenza e alcune modifiche in peius delle condizioni economiche originali.

Il ricorrente (privato) contesta la legittimità di detto addendum e chiedeva la corresponsione della somma di € 1.564,47 che l’intermediario non gli avrebbe corrisposto in ragione dell’applicazione delle nuove condizioni contrattuali. Chiedeva, inoltre, l’invio del ricorso alla Vigilanza Bancaria della Banca d’Italia “al fine di valutare l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori” nei confronti dell’intermediario e dei suoi funzionari.

Il Collegio, prima di passare al merito, si sofferma sull’eccezione preliminare sollevata dall’intermediario convenuto, con la quale contesta la competenza dell’Arbitro ratione materiae. L’eccezione è fondata solo con riferimento alla parte della domanda nella quale si chiede l’invio del ricorso alla Vigilanza della Banca d’Italia al fine di valutare l’adozione di provvedimenti sanzionatori, atteso che, in effetti, l’Arbitro non potrebbe formulare un dispositivo in questa direzione. L’eccezione è, invece, infondata con riferimento all’altra parte della domanda, tanto sia in virtù di un’espressa clausola contrattuale (art. 7) che individua proprio nell’ABF la giurisdizione competente alla risoluzione delle controversie inerenti al contratto, sia alla luce della recentissima decisione del Collegio di Coordinamento, n. 9642/2022, che ha affermato il principio per cui la circostanza che un contratto di cessione del credito abbia ad oggetto crediti di imposta, non esclude di per sé la competenza dell’ABF, la quale può restare esclusa solo se la domanda implica o presuppone l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, come, ad esempio, ove si disputi in merito a procedure e/o presupposti relativi allo stesso riconoscimento del credito d’imposta.

Il Collegio, quindi, passando a valutare il merito della sola parte della domanda che si deve ritenere ammissibile, rileva che il ricorrente chiede la restituzione della somma di euro 1.564,47, quale differenza tra il prezzo di acquisto del credito ceduto all’intermediario calcolato in applicazione dei criteri previsti dall’addendum sottoscritto il 23 agosto 2022 (90% del valore nominale del credito) e quello che sarebbe stato applicato in esecuzione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e applicabili fino al 30 giugno 2022 (92,70% del valore nominale del credito).

Il ricorrente non contesta l’applicazione della percentuale in sé o i criteri di calcolo adoperati, ma solo la condotta dell’intermediario che lo avrebbe indotto alla sottoscrizione dell’addendum recante la condizione contrattuale più sfavorevole sopra riportata, nonostante egli ritenesse di avere terminato i lavori tempestivamente e cioè entro il 30 giugno 2022 (termine per il verificarsi della condizione sospensiva alla quale era subordinato l’acquisto del credito).

Dalla documentazione agli atti risulta che le parti hanno sottoscritto, in data 20 settembre 2021, un contratto di cessione di crediti d’imposta ex D.L. n. 34/2020 (d’ora innanzi anche solo il “Contratto”), il quale, tra le altre cose, all’art. 2, ne subordina l’operatività all’avverarsi, entro il 30 giugno 2022 (art. 2.3), di due condizioni sospensive.

Più precisamente, in virtù di quanto disposto al comma 2 dell’art. 2 del Contratto, le condizioni sospensive sono rappresentate da:

  1. il rilascio della dichiarazione di verifica preliminare da parte della società di consulenza di gradimento del cessionario, individuata nella società “D—”;
  2. la ricezione da parte del cessionario, dell’attestazione di D— relativa all’esistenza, regolarità, titolarità in capo al cedente e cedibilità del credito.

La medesima disposizione pone in capo al cedente l’onere di inviare al cessionario la comunicazione di avveramento della condizione sospensiva attraverso specifico modulo. Il comma 3 dell’art. 2 del Contratto, stabilisce che il mancato verificarsi “delle condizioni sospensive entro il 30 giugno 2022” determina la risoluzione dello stesso Contratto.

Le parti divergono sull’avvenuto rispetto del termine di avveramento delle condizioni sospensive.

Da un lato, il cedente afferma di aver terminato le opere che farebbero sorgere il diritto di credito per tempo e di aver inviato la “comunicazione” di cui al 2.2 del Contratto in data 23 giugno 2022, quindi prima del termine pattuito (30 giugno 2022): di tutto questo dà prova allegando il relativo modulo.

Dall’altro lato, l’intermediario afferma e documenta di aver ricevuto l’attestazione della società D— solo in data 27 luglio 2022, quindi dopo il termine del 30 giugno 2022.

Il Collegio ha ritenuto, a questo punto, di dover effettuare alcune precisazioni in termini di scansione della sequenza temporale della procedura prevista dal Contratto.

Dal tenore di quest’ultimo e, in particolare, dagli artt. 2, 3 e 4, nonché dal testo dei moduli allegati, emerge che, ai fini dell’erogazione del corrispettivo di cessione, la società di consulenza D— deve effettuare una prima verifica preliminare sul credito oggetto di cessione; dopo di questa e dopo il caricamento, da parte del cedente, della documentazione sulla piattaforma della società di consulenza, questa ad ogni SAL e a “fine lavori” comunica all’intermediario cessionario l’esito della verifica sulla documentazione ed il numero di attestazione, dando (o meno) allo stesso intermediario il benestare per l’avveramento delle condizioni sospensive.

In altri termini: il consulente/attestatore, dopo che il cedente abbia reso disponibili i documenti inerenti il credito oggetto di cessione, deve effettuare le proprie valutazione e comunicare l’esito delle stesse all’intermediario cessionarioIl Contratto condiziona sospensivamente l’efficacia dello stesso al fatto che siffatta comunicazione pervenga all’intermediario prima del 30 giugno 2022.

Nel caso specifico, al di là di quanto affermato dalle parti, risulta in atti che:

  • alla data del 6 luglio 2022, i documenti relativi alla fine dei lavori risultavano caricati sulla piattaforma della società di consulenza D— (si veda mail del 6 luglio 2022);
  • alla data del 27 luglio 2022, la società D— invitava il cedente a scaricare il template del modulo “Realizzazione delle condizioni sospensive, per procedere con la compilazione ed il successivo caricamento dello stesso”
  • in pari data, la società D— comunicava al cedente l’esito positivo della verifica sulla documentazione e comunica il n. di attestazione (si veda mail del 27 luglio 2022 ore 8.20).

Da quanto innanzi discende che l’avveramento di entrambe le condizioni sospensive, nel caso specifico, si realizzava il 27 luglio 2022e che la “Comunicazione” inviata dal ricorrente in data 23 giugno 2022 era avvenuta in assenza dei suoi presupposti (i documenti resi disponibili non erano stati valutati e, quindi, attestati).

Il ricorrente, infatti, erroneamente ha creduto che fosse sufficiente il caricamento sulla piattaforma della società di consulenza, della documentazione relativa al “fine lavori” perché fosse garantita la tempestività della pratica.

Al contrario, dal dato testuale del Contratto, emerge che il rispetto del termine di cui all’art. 2.3 è dato dall’avveramento delle condizioni sospensive (tra cui la ricezione dell’attestazione da parte della società di consulenza) e non dalla comunicazione di avveramento delle stesse condizioni (secondo quanto ritiene il comunicante e non, all’evidenza, il terzo attestatore).

Né può sostenersi il contrario alla luce del contenuto del modulo di “Comunicazione”: sebbene in questo sia dato leggere che “verrà trasmessa da D— alla vostra banca l’attestazione…” è evidente che la “comunicazione” presuppone l’esistenza dell’attestazione da parte di D—, tanto che con la “Comunicazione” il cedente dichiara quanto oggetto di attestazione, ossia l’esistenza e la regolarità del credito ceduto.

Ne consegue che le condizioni sospensive si sono verificate successivamente al 30 giugno 2022 (precisamente il 27 luglio 2022); che il foglio informativo sottoscritto dalle parti, in atti, vigente dal 23 maggio 2022 prevedeva già il diverso prezzo di acquisto del credito (90% del valore nominale) in caso di superamento della data del 30 giugno 2022; quindi legittima, nonché coerente con quanto previsto nel foglio informativo, appare la sottoscrizione dell’addendum del 23 agosto 2022 che ha evitato al cedente la risoluzione contrattuale con conseguente impossibilità di procedere con la cessione del credito. Il Collegio non ha accolto il ricorso.

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