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Sulla sottoscrizione della cartella la Cassazione non cambia linea

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Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, non è affetta da nullità.

L’art. 36, comma 4-ter , del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, infatti, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui all’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data.

A ciò si aggiunga che la norma richiamata è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza 28 gennaio 2009, n. 58(In tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione 31 maggio 2013, n. 13747, 15 febbraio 2013 n. 3754 e 21 marzo 2012, n. 4516).

I principi sopra espressi sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 29 settembre 2017, n. 21290, depositata lo scorso 29 agosto.

Nell’occasione gli Ermellini hanno altresì sottolineato che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana; l’autografia della sottoscrizione, infatti, è un elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con apposito decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (così, Cass. 30 dicembre 2015, n. 26053 e 27 luglio 2012, n. 13461).

Ai sensi del citato art. 25, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con apposito decreto, deve contenere:

  1. l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
  2. l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Il modello di cartella – obbligatorio per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017 – è stato approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 luglio 2017, n. 134363, in sostituzione di quello approvato dal Provvedimento 19 febbraio 2016, n. 27036.

Il frontespizio del nuovo modello, oltre all’elenco degli enti creditori delle somme contenute nella cartella, deve contenere anche:

  1. l’esposizione sintetica della causale che ha originato l’iscrizione a ruolo (ad esempio, controllo modello Unico o Redditi), con il relativo anno di imposta;
  2. un prospetto riepilogativo.

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