Sui poteri di firma degli avvisi di accertamento la Cassazione conferma il proprio orientamento
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Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Al riguardo, con l’ordinanza 29 gennaio 2020, n. 16376, depositata lo scorso 30 luglio, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha precisato quanto segue:
- qualora la sottoscrizione non sia quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario di IX qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare – in caso di contestazione – l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio (salvi i casi di sostituzione e reggenza di cui all’art. 20, comma 1 , lettere a) e b), del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266);
- il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (in tal senso si segnala anche Cass. 11 ottobre 2012, n. 17400);
- tale orientamento, ormai consolidato, è stato successivamente ribadito da Cass. 5 settembre 2014, n. 18758, anche sotto il profilo dell’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate circa il corretto esercizio del potere e l’avvenuto esercizio di eventuale delega.
Nelle pronunce citate i giudici di legittimità hanno ribadito infine che il vizio di sottoscrizione conduce alla nullità dell’avviso di accertamento.
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