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Sugar tax: imposta su bevande edulcorate

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È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il decreto 12 maggio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che – in attuazione dell’art. 1, commi da 661 a 676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) – detta le disposizioni attuative relative all’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (sugar tax).

Per effetto del rinvio disposto dall’art. 1, comma 1086 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) l’imposta troverà applicazione dal 1° gennaio 2022.

In particolare:

  1. per “bevande edulcorate” si intendono le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta degli edulcoranti indicati dalla norma ed aventi un titolo  alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume;
  2. per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di  produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori in Italia oppure a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento del tributo è lo stesso fabbricante;
  3. se le stesse bevande sono ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente in Italia, che provvede anche alla loro cessione a consumatori in Italia oppure a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento è il medesimo soggetto cedente;
  4. per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi Ue, obbligato è l’acquirente;
  5. per le bevande edulcorate importate da Paesi extraUe, obbligato al pagamento è il soggetto che effettua l’importazione definitiva in Italia delle medesime bevande;
  6. l’imposta è fissata nella misura di 10 euro per ettolitro, per i prodotti finiti; 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione;
  7. la norma impone al soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, di denunciare in via telematica l’esercizio dell’attività all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione a ciascun impianto di produzione (tale adempimento va effettuato prima dell’inizio dell’attività);
  8. l’accertamento e il versamento del tributo devono essere effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare.

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