Successioni transfrontaliere, nella dichiarazione telematica va barrata la specifica casella sul frontespizio
Nell’ambito delle successioni transfrontaliere, ai fini della individuazione della legge applicabile alla successione, rileva il Regolamento europeo 4 luglio 2012, n. 650/2012, in vigore dal 17 agosto 2015, il cui art. 21 fa riferimento alla residenza abituale del defunto al momento della morte. Pertanto, in linea generale, si applica la legge dello Stato in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso, fatte salve le eccezioni indicate nel successivo art. 22 del provvedimento comunitario.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 30 marzo 2021, n. 224, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella dichiarazione di successione telematica occorre barrare la specifica casella presente sul frontespizio, al fine di poter applicare a una successione “legittima” la legge europea del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale, in luogo di quella italiana. La compilazione di tale campo consente infatti di presentare una dichiarazione di successione “legittima” indicando una devoluzione diversa da quella prevista dalla legge italiana (in materia si rinvia anche alla Risposta 9 luglio 2020, n. 206).
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 32 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis), il certificato successorio europeo di cui agli articoli 62 e seguenti del richiamato Regolamento (UE) n. 650/2012, è rilasciato da un notaio su richiesta di una delle persone di cui all’art. 63, paragrafo 1, del regolamento stesso.