Subappalti: per Anac ancora applicabile il limite normativo
Con la sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18, la Corte di Giustizia Ue aveva censurato il limite generale di subappalto fissato nella misura del 40 per cento dall’art. 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. Al riguardo, l’Anci fa sapere che il presidente dell’Anac – con un comunicato del 23 ottobre scorso – ha ha ritenuto ancora applicabile tale limite.
Pertanto, “al fine di orientare l’attività interpretativa delle stazioni appaltanti ed evitare prassi applicative discordanti” e in attesa di un intervento del legislatore teso a modificare il richiamato art. 105 del Codice contratti pubblici, per l’Anac occorre continuare ad applicare l’attuale disciplina interna, prevedendo nei Bandi di gara, fino alla data del 31 dicembre 2020, il limite massimo della quota subappaltabile pari al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.