Stralcio delle cartelle, entro domani l’autorizzazione dell’annullamento da parte delle Entrate
L’art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (con esclusione degli aggi, interessi di mora ed eventuali spese di procedura), risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Vi rientrano quindi i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi.
Al riguardo, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, è stato precisato tra l’altro che entro il 30 settembre l’Agenzia delle Entrate, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, autorizza l’annullamento e, a seguire, l’agente della riscossione provvederà in automatico allo stralcio.
Si ricorda che possono usufruire dello stralcio:
- le persone fisiche che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30 mila euro (considerando Certificazioni Uniche 2020, dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021);
- gli enti, Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro (considerando le dichiarazioni Redditi SC, SP, ENC, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019).
Sono peraltro esclusi dallo stralcio i seguenti debiti:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 13 luglio 2015, n. 2015/1589;
- crediti derivanti da provvedimenti e pronunce di condanna della Corte dei Conti
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di pronunce penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali ai sensi dell’art. 2, par. 1, lettera a), delle Decisioni comunitarie 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE, e 26 maggio 2014, n. 2014/335/UE;
- Iva riscossa all’importazione.