Stralcio dei debiti fino a 1000 euro: l’Agenzia conferma l’autonomia dei Comuni
Con un avviso apparso pochi giorni fa sul proprio sito ufficiale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riprende le novità contenute nella Legge n. 197/2022 , Legge di Bilancio 2023, quali lo stralcio delle cartelle 2000-2015 per i debiti di importo fino a mille euro nonché la rottamazione per quelli di affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno 2022.
Rispetto allo stralcio delle cartelle, L’Agenzia delle Entrate conferma l’autonomia dei Comuni ovvero degli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Per i debiti che i contribuenti hanno verso tali enti:
- lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (c.d. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della Riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.