Stralcio cartelle e riconteggio debiti contributivi. Domande all’INPS entro il 10 novembre
La domanda di riconteggio dei debiti annullati per effetto dello stralcio di cui ai commi 222-230 della Legge n. 197/2022, Legge di bilancio 2023, deve essere trasmessa all’INPS entro il 10 novembre 2023. Una volta accolta la richiesta, i contribuenti interessati potranno effettuare i pagamenti dei debiti contributivi, non prescritti alla data del 30 aprile 2023, e alimentare, in seguito al pagamento integrale, la propria posizione contributiva ai fini pensionistici. Tali indicazioni operative sono state comunicate dall’INPS nella circolare n. 86 del 10 ottobre . L’adozione della circolare era stata prevista in seguito all’intervento dell’art. 23-bis, commi da 1 a 3, del D.L. n. 48/2023, decreto con il quale è stata introdotta la possibilità di poter effettuare il pagamento dei debiti oggetto di annullamento in modo da alimentare il proprio monte contributivo. Tale possibilità riguarda non solo lo stralcio delle cartelle di cui alla Legge di bilancio 2023 ma anche quello previsto con l’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018
Cosa | Richiesta riconteggio per il versamento dei debiti contributivi annullati per effetto dello stralcio dei carichi fino a mille euro. |
Soggetti interessati | Iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS. |
Termine presentazione domanda | 10 novembre |
Modello da utilizzare | Allegato alla circolare, a seconda dello stralcio oggetto di riconteggio (D.L. n. 119/2018 o Legge n. 197/2022). |
Condizioni per richiedere il riconteggio | Il riconteggio potrà essere richiesto se alla data di annullamento i debiti non prescritti e oggetto di stralcio risultavano oggetto di:
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Data annullamento carichi oggetto di riconteggio |
• 30 aprile 2023 (stralcio Legge n. 197/2022);
• 31 dicembre 2018 (stralcio D.L. n. 119/2018).
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Termine versamento contributi oggetto di riconteggio | 31 dicembre 2023 |
- crediti interessati da regolarizzazione mediante rateizzazione concessa dall’agente della riscossione (art. 19 del D.P.R. n. 602/1973): le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico;
- crediti che, alla data dell’annullamento automatico, erano interessati da procedure di definizione agevolata: le sanzioni civili non sono dovute, posto che tali misure avrebbero consentito al contribuente l’estinzione del debito con il pagamento esclusivamente della quota capitale;
- crediti per i quali era in corso un procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico;
- crediti interessati da azioni di recupero mediante atto di intimazione di pagamento ovvero da azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione: le sanzioni civili saranno dovute dalla data della scadenza legale del pagamento fino alla data dell’annullamento automatico.