Stock option, ai fini del “valore normale” delle azioni rileva il patrimonio netto effettivo della società
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In materia di fringe benefit assegnati ai dipendenti, ai fini della determinazione della base imponibile l’art. 51, comma 3, del Tuir fa riferimento al “valore normale” quale criterio generale da utilizzare per valutare i compensi in natura. In tale contesto, l’art. 9, comma 4, lettera b), del Tuir prevede che, per le azioni non quotate, il “valore normale” debba essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all’ammontare complessivo dei conferimenti.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 25 ottobre 2019, n. 427, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto segue:
- il “valore normale” delle azioni (di cui alla citata lettera b), è fissato non in proporzione al patrimonio netto contabile, ma in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo della società o ente. In questo caso il valore del patrimonio netto della società deve risultare da una relazione giurata di stima. Il valore periziato deve riferirsi all’intero patrimonio sociale esistente a una data compresa nei 30 giorni che precedono quella in cui l’assegnazione è stata deliberata (in tal senso si richiamano la Circolare 21 maggio 1999, n. 112/E, e le Risoluzioni 20 marzo 2001, n. 29/E e 8 gennaio 2002, n. 3/E);
- pertanto, quando il dipendente riceve azioni a fronte della partecipazione a un piano di stock option, la differenza tra il valore normale dei titoli al momento dell’esercizio dell’opzione e il prezzo pagato dal lavoratore (strike price), si configura come reddito di lavoro dipendente, da assoggettare alla normale tassazione Irpef.
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