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Statuto del contribuente inapplicabile agli avvisi di rettifica in materia doganale

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Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell’ambito degli avvisi di rettifica in materia doganale non è applicabile l’art. 12, comma 7, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), rilevando invece la normativa speciale contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio di tali avvisi (in tal senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 23669/2018 e 15032/2014).

Al riguardo si sottolinea inoltre la presa di posizione della Corte di Giustizia Ue, secondo la quale:

  1. “il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’articolo 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal momento che l’applicazione dell’articolo 244, secondo comma, di detto egolamento da parte dell’autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato”;
  2. “la violazione del diritto di essere ascoltati determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso” (sentenza 20 dicembre 2017, causa C- 276/16).

Tali principi sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 10 gennaio 2019, n. 2214, depositata lo scorso 25 gennaio.

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