Start-up, ulteriori chiarimenti sul prolungamento delle iscrizioni delle start-up innovative
Nell’ambito della disciplina delle start-up innovative di cui allart. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’art. 38, comma 5, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) dispone quanto segue:
- è prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- sono prorogati di 12 mesi anche gli eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi;
- la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste.
Ora, con un Parere del 10 novembre 2020 , il Ministero dello Sviluppo economico ha affrontato il caso di una società, costituita con atto del 4 giugno 2015 ed iscritta presso la sezione speciale start-up in data 12 giugno 2015, che è stata cancellata d’ufficio da tale sezione speciale il 14 ottobre 2020. per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti.
Il successivo 29 ottobre, la medesima società presentava una nuova richiesta di iscrizione sulla base del richiamato art. 38 del D.L. n. 34/2020. Per il Mise, peraltro, la reiscrizione richiesta dalla società costituisce a tutti gli effetti una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente, con al conseguenza che in tale ipotesi non si applicano le indicazioni contenute nella Circolare Mise 19 giugno 2020, n. 3724/C.