Start-up, la proroga dell’iscrizione nella sezione speciale non dà diritto all’esonero dal diritto annuale
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Nell’ambito della disciplina delle start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’art. 38, comma 5, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) dispone quanto segue:
- è prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese;
- sono prorogati di 12 mesi anche gli eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi;
- la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste.
Ora, con la Circolare 19 giugno 2020, n. 3724/C, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato quanto segue:
- l’eccezionale proroga di 12 mesi dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riconosciuto alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020 (o che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, così come richiesto dall’art. 25 del D.L. 179/2012), non dà diritto all’esonero dal pagamento del diritto annuale e dei diritti, di cui all’art. 18 della Legge 580/1993, né dà diritto alla possibilità di accedere agli sgravi fiscali previsti dal D.M. 7 maggio 2019 (per le start-up innovative) e dall’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (per le Pmi innovative), e agli incentivi fiscali in “de minimis” previsti dall’art. 38, commi 7 e 8, del citato D.L. 34/2020. Di conseguenza, la start up iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dell’esenzione dal pagamento del diritto annuale e dei diritti di cui all’art. 18 della Legge 580/93, fino al 60° mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale;
- l’ampliamento del periodo di permanenza nella sezione speciale, è limitato al periodo di crisi epidemica. Pertanto le startup iscritte alla sezione speciale del Registro delle impresealla data del 19 maggio 2020 rientrano nel regime di dilatazione del termine a 72 mesi.
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