Start-up innovative, applicabilità limitata dell’esenzione dall’imposta di bollo
Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese le start-up innovative e gli incubatori certificati sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel medesimo Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 17 luglio 2019, n. 253, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo si riferisce agli atti posti in essere ai fini degli adempimenti relativi all’iscrizione nel Registro delle imprese (la norma, infatti, dispone che nell’agevolazione in commento siano compresi quegli atti posti in essere “per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese”).
Di conseguenza, l’esenzione non si applica agli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del Registro delle imprese: pertanto non possono avvalersi del richiamato art. 26, comma 8, del D.L. 179/2012 quegli atti o documenti che, ancorché presentati al Registro delle imprese, sono estranei al procedimento di iscrizione nella sezione speciale del Registro stesso.
Si ricorda che con il D.M. 7 maggio 2019 – emanato in attuazione dell’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 – è stata dettata la disciplina relativa agli incentivi fiscali riconosciuti per gli investimenti in start-up innovative e Pmi innovative. Tali agevolazioni, in particolare, si applicano ai soggetti passivi Irpef ed Ires che effettuano un “investimento agevolato” in una o più start-up innovative o Pmi innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.