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Start-up e PMI innovative: in arrivo agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

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É proseguita la discussione in Commissione Finanze al Senato sul DdL dedicato alle start-up e alle PMI innovative. Promotore della norma (Atto Senato n. 816) è il Deputato CENTEMERO e Relatore alla Commissione il Deputato BORGHESI.

La proposta di legge in esame interviene sulle:

  •  agevolazioni fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative (articoli 1-3)
  • e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (articolo 4).

L’articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

L’articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell’eccedenza non detraibile in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

L’articolo 3 chiarisce e specifica l’esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l’agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis. Si esenta da imposizione sui redditi l’insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a OICR che investono in imprese innovative.

L’articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

Gli incentivi fiscali oggi esistenti in favore delle imprese innovative

Si ricorda preliminarmente che vige, nell’ordinamento italiano, un quadro organico di agevolazioni fiscali per le start-up e per le PMI innovative. Le principali misure agevolative per imprese innovative sono contenute negli articoli 2631 del D.L. n. 179 del 2012 e nell’art. 4 del D.L. n. 3 del 2015 e, da ultimo, nell’art. 14  D.L. n. 73 del 2022. Un’ ampia sistematizzazione dei vantaggi fiscali, ordinamentali e finanziari per queste categorie di imprese è stata effettuata dal MIMIT nel suo approfondimento aggiornato a giugno 2022. In sintesi, si tratta di:

1
  • incentivi all’investimento nel capitale, con detrazione IRPEF pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, deduzione Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro;
  • a partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nell’impresa innovativa (holding period) per un minimo di tre anni;
2
  • incentivi fiscali in de minimis, ovvero una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o PMI innovative;
3
  • per le start-up innovative e gli incubatori certificati, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;
4
  • esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro;
5
  • esclusione, per le start-up innovative, dalla disciplina delle società di comodo; 
6
  • esenzione fiscale, in via temporanea, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative e PMI innovative, nonché delle plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo.

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