Start-up e Pmi innovative, ammessa la presentazione tardiva dell’attestazione del mantenimento dei requisiti
Per effetto dell’art. 106 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 23 aprile 2020, n. 24 ), tutte le startup e le Pmi innovative avevano la possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 l’attestazione di mantenimento dei requisiti prescritti dalla normativa; in linea di principio, il decorso di tale termine comporta la cancellazione dalle rispettive sezioni speciali del Registro delle imprese.
Tuttavia, l’art. 25, comma 16 , del D.L. n. 179/2012 (per le startup) e l’art. 4, comma 7, del D.L. n. 3/2015 (per le Pmi innovative) – modificati dal D.L. n. 76/2020 – prevedono che entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, la start-up innovativa, l’incubatore certificato e la Pmi innovativa siano cancellati dalla sezione speciale, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell’art. 2189, comma 3, del codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria.
Alla luce di quanto precede, con la Circolare 10 settembre 2020, n. 1/V – prot. n. 207599, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che, fino al momento in cui le Camere di Commercio non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro 60 giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo dell’attestazione.
In tale contesto, gli enti camerali invieranno una Pec a tutte le startup e e Pmi innovative iscritte presso la sezione speciale del Registro delle imprese, con invito a trasmettere tardivamente, “entro brevissimo termine”, l’attestazione del mantenimento dei requisiti. Trascorso il termine assegnato, si procederà alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato decreto “Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nei giorni scorsi approvato da entrambi i rami del Parlamento).