Stabilite le nuove modalità di versamento dell’Imu con l’F24
È stato emanato il Provvedimento direttoriale 26 maggio 2020, n. 14429/2020, che – in attuazione dell’art. 1, commi da 739 a 783, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) – stabilisce le nuove modalità di versamento dell’Imu con il modello F24. In particolare:
- ai sensi dell’art. 1, comma 738, della richiamata Legge 160/2019, a decorrere dal 2020 è abolita l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014). A tale regola fanno eccezione le norma sulla Tari (Tassa sui rifiuti);
- l’Imu è ora disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783, della medesima legge di Bilancio 2020, secondo cui – tra l’altro – il tributo dev’essere versato secondo le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che:
- l’Imu, nonché i relativi interessi e sanzioni, debba essere versata, con l’F24, secondo le modalità di cui al Capo III del D.Lgs. 241/1997;
- i titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare il versamento con modalità telematiche, per effetto dell’art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248
- l’Agenzia delle Entrate provvederà, con separata risoluzione, ad impartire le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Con il medesimo provvedimento sono state inoltre stabilite le modalità con le quali la struttura di gestione procederà al trattenimento del contributo di cui all’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a valere sul gettito Imu spettante ai Comuni, e al relativo riversamento a favore dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (Ifel).
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, si ricorda che l’art. 1, comma 771, della citata Legge 160/2019 ha previsto che il contributo in esame:
- venga rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d’imposta 2020 e successivi;
- sia calcolato sulla quota di gettito dell’Imu relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze;
- sia versato a cura della struttura di gestione di cui all’art. 22 del D.Lgs. 241/1997, mediante trattenuta sugli incassi dell’Imu e riversamento diretto da parte della struttura stessa.