Stabilite le modalità di applicazione dell’imposta locale di consumo a Campione d’Italia
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È stato pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il D.M. 16 dicembre 2020, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta locale di consumo a Campione d’Italia, istituita dall’art. 1, comma 559, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).
Al riguardo si precisa quanto segue:
- il tributo (ILCCI) si applica, dal 1° gennaio 2020, “alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea”;
- a tal fine, è considerato “consumatore finale”:
a. chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, acquista o importa beni o acquista servizi per finalità estranee all’esercizio di attività d’impresa, arte o professione;
b. chiunque acquista o importa beni o acquista servizi per l’effettuazione delle operazioni escluse dall’imposta ai sensi dell’art. 16 del decreto in esame; - non è comunque considerato “consumatore finale” il Comune di Campione d’Italia (si tenga presente – come precisato dalla Relazione di accompagnamento del decreto – che l’ILCCI è un’imposta monofase e non un’imposta generale sui consumi applicabile in tutte le fasi di produzione e commercializzazione dei beni e servizi, qual’è l’Iva);
- ai fini del tributo in commento, è soggetto passivo d’imposta chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, effettua nei confronti di consumatori finali forniture di beni e prestazioni di servizi nell’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, anche se svolta in via non esclusiva, diverse da quelle escluse da tassazione ai sensi del richiamato art. 16 del decreto;
- per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato;
- ai soggetti residenti nel Comune di Campione d’Italia non si applicano le franchigie doganali previste per i residenti nelle zone di frontiera ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 32/2009.
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