Sport bonus aperto a persone fisiche ed enti non commerciali
Per effetto delle novità apportate dall’art. 1, commi da 621 a 628, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), anche le persone fisiche e gli enti non commerciali – e quindi non più soltanto le imprese – possono usufruire dello “sport bonus”.
L’estensione è stata ora confermata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, contenente una sintesi dei chiarimenti già forniti in occasione di Videoforum e Telefisco 2019.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive.
In merito a tale misura – introdotta dall’art. 1, comma 363, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e disciplinata anche dal D.P.C.M. 23 aprile 2018 – la norma precisa che:
- l’agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui le donazioni siano destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti;
- il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione con il modello F24, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
- non è ammesso il cumulo dell’agevolazione in commento con altri incentivi fiscali previsti da altre norme a fronte delle medesime erogazioni;
- con la Risoluzione 18 settembre 2018, n. 65/E, era stato istituito il codice tributo “6892”, per l’utilizzo in compensazione (con il modello F24) del credito d’imposta in esame.