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Split payment: online gli elenchi per il 2024

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Sono disponibili per la consultazione nel sito web del Dipartimento delle Finanze gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024. Tale meccanismo prevede alcuni particolari aspetti operativi delineati dalla circolare n. 27/E/2017 che in alcuni passaggi richiamava la circolare precedente n. 15/E/2015 e di seguito riepilogati.

Adempimenti dei fornitori Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Da un punto di vista operativo, il fornitore:

  • non deve computare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito indicata in fattura;
  • deve registrare nel registro “IVA vendite” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dai fornitori;
  • deve annotare in modo distinto (anche con l’istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in regime di split payment, indicando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta.
Adempimenti dei soggetti acquirenti Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in ambito istituzionale versano l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”, utilizzando apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile.

Invece, il Decreto attuativo (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, successivamente modificato ad opera del Decreto ministeriale del 13 luglio 2017 ) con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali ha chiarito che le stesse possono procedere al versamento dell’IVA mediante due modalità tra loro alternative.

La prima modalità prevede che per il versamento dell’IVA le Pubbliche amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società possono procedere al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo.

In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, per le fatture oggetto di split payment possono:

  • annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
  • imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestrali);
  • registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.
Esigibilità IVA In linea generale l’IVA relativa alle cessioni di beni, nonché alle prestazioni di servizi, relativa alle operazioni in split payment, è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori.

In alternativa, i soggetti in split payment, invece che liquidare l’imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo, possono optare per anticipare tale momento a quello di ricezione o registrazione della fattura. La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata.

Rimborsi IVA Il comma 4-bis  aggiunto all’art. 1 del D.L. n. 50/2017, a seguito della conversione in legge, stabilisce una procedura dedicata per l’erogazione dei rimborsi IVA per i soggetti che applicano lo split payment. Infatti, dal 1° gennaio 2018 i rimborsi vengono erogati direttamente dalla struttura di gestione (di cui all’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 241/1997) sui fondi di bilancio resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Allo scopo di mitigare l’eventuale danno finanziario derivante dal mancato incasso dell’IVA connesso all’applicazione del meccanismo dello split payment, i rimborsi IVA avvengono in via prioritaria.

Si evidenzia, inoltre, che i contribuenti che effettuano operazioni in regime di split payment e che rispettano i presupposti di cui all’art. 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 possono richiedere il rimborso dell’eccedenza di IVA detraibile:

  • sia in sede di dichiarazione annuale, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
  • sia presentando apposita istanza di rimborso trimestrale, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.

 

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Con la Decisione di esecuzione UE 2023/1552 del Consiglio Ue, pubblicata il 27 luglio 2023 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è stata ufficializzata l’attuale proroga della misura, prevista, al momento, sino al 30 giugno 2026.

Si noti che a seguito di tale decisione sono rimasti comunque invariati sia l’ambito soggettivo che oggettivo di applicazione della misura, salvo prevedere:

  • a decorrere dal 1° luglio 2025
  • l’esclusione delle società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Al fine di delineare quali sono i soggetti che rientrano in ambito split payment si ricorda che il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica annualmente sul proprio sito internet, gli elenchi che individuano, nel dettaglio, i soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo dello split payment.

Di seguito, si riportano le categorie degli elenchi pubblicati:

  • Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

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