Split payment inapplicabile alle operazioni effettuate all’estero
Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) non si applica:
- alle operazioni che, secondo le regole di territorialità Iva di cui dagli articoli da 7-bis a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato;
- in tutti i casi in cui l’operazione, ancorché territorialmente rilevante in Italia, goda di un regime d’imposta (esenzione o non imponibilità) che non prevede l’addebito di alcuna imposta da parte del fornitore italiano.
È il caso ad esempio delle cessioni all’esportazione di cui agli artt. 8 e 8-bis , del decreto Iva, nonché delle operazioni che godono del beneficio della non imponibilità di cui all’art. 72 del medesimo provvedimento.
Tali precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sono contenute nella risposta all’istanza di interpello n. 15 del 28 settembre.
Si ricorda che nel corso di Telefisco 2018 le Entrate avevano chiarito che i contribuenti rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nonché i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), qualora emettano fattura nei confronti di un contribuente soggetto a split payment non sono tenuti a riportare nel documento la dicitura “scissione nei pagamenti” o “split payment ai sensi dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972”.
Tali tipologie di contribuenti, infatti, non addebitano l’Iva in via di rivalsa e di conseguenza sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta, dovendo indicare nella fattura emessa soltanto che l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfettario.
A questo proposito si consideri che, come precisato con la Circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E, paragrafo n. 8.5, il meccanismo della scissione dei pagamenti “non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie”.