Split payment, il versamento Iva duplicato si recupera attraverso nota di variazione o azione di ripetizione
Con la Risposta all’istanza di interpello 18 settembre 2020, n. 378, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla situazione che si verifica in presenza di un versamento Iva effettuato per errore applicando il meccanismo dello split payment (cioè il meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
In particolare, è stato precisato che, qualora la duplicazione del versamento Iva (mediante F24) non sia riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l’emissione da parte del fornitore di una nota di variazione ex art. 26 del D.P.R. 633/72, trattandosi di un pagamento indebito eseguito dal committente/cessionario, è possibile fare ricorso all’azione di ripetizione di cui agli articoli 2033 e seguenti del codice civile, con la possibilità di utilizzare la compensazione prevista dall’art. 1241 del medesimo codice.
Di conseguenza, è possibile recuperare l’Iva versata in eccesso all’Erario scomputando il relativo importo dai versamenti dell’imposta che dovranno essere effettuati in regime di split payment. Il contribuente è comunque tenuto – ha aggiunto l’Agenzia – ad “evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e del relativo importo”.
Si ricorda infine che la nota di variazione in diminuzione emessa dal fornitore con riferimento a una fattura originaria emessa in regime di split payment deve essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria (Circolari 19 febbraio 2015, n. 6/E, 13 aprile 2015, n. 15/E e 7 novembre 2017, n. 27/E).