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Split payment esteso alle operazioni connesse al “patrimonio destinato ad uno specifico affare”

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Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una società interamente partecipata da un Ministero, devono essere assoggettate a split payment anche qualora risultino connesse ad attività relative al patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-bis del codice civile: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 6 febbraio 2019, n. 27.

In particolare, nell’occasione è stato sottolineato quanto segue:

  1. ai sensi del richiamato art. 2447-bis del codice civile, la società può: a. costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b. convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso o parte di essi;
  2. l’istituzione di un regime di segregazione patrimoniale, non fa venir meno l’unicità del soggetto societario cui sono riconducibili i rapporti giuridici afferenti allo specifico affare (art. 2447-septies, comma 2, c.c., il quale prevede la redazione di un rendiconto separato per ciascun patrimonio destinato, da allegare al bilancio);
  3. per la giurisprudenza di legittimità, il patrimonio separato (o destinato) dev’essere comunque ricondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal quale promana, anche se occorre “tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimo soggetto o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione” (in tal senso si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 15 luglio 2010, n. 16605).

In conclusione, posto che non è possibile configurare per il patrimonio destinato ad uno specifico scopo un’autonoma soggettività, tutte le operazioni connesse alla sua gestione dovranno necessariamente essere attribuite alla società (partecipata dall’ente pubblico), assoggettata al regime di scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

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