Spettacoli, nella “rimessa in vendita” il nuovo titolo dev’essere al valore nominale
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Con la Risposta all’istanza di interpello 2 marzo 2020, n. 83, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti relativi alla “rimessa in vendita” di titoli d’ingresso nominativi e al “cambio di nominativo” nell’ambito dell’organizzazione di intrattenimenti ed attività spettacolistiche. Nell’occasione, in particolare, è stato precisato che in entrambi i casi – cambio di utilizzatore e rimessa in vendita dei titoli di accesso – i siti di vendita primaria o i box office autorizzati possono addebitare solo il costo per l’intermediazione.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato quanto segue:
- il Provvedimento direttoriale 27 giugno 2019, n. 223774/2019, ha disciplinato le procedure di rimessa in vendita e cambio utilizzatore dei titoli di accesso; tali facoltà sono concesse sia all’acquirente che all’intestatario del titolo (sempreché si tratti di soggetti diversi);
- in particolare, la procedura di cambio utilizzatore prevede l’annullamento del titolo emesso, con indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato;
- nella rimessa in vendita, invece, si ha un’offerta al pubblico del titolo di cui l’acquirente o l’utilizzatore intendano disfarsi esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria. In altre parole: ciò che viene rimesso in vendita è il posto relativo a quel determinato evento. L’operazione dovrà attenersi alle seguenti regole:
- tale offerta deve avvenire sulla piattaforma del distributore principale e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove è possibile acquistare i biglietti ancora disponibili;
- in caso di rivendita del posto, il titolo originario dev’essere annullato con l’indicazione della causale e, contestualmente, è emesso un nuovo titolo destinato al nuovo acquirente;
- il nuovo titolo deve avere un valore non superiore al “valore nominale”, cioè al prezzo di vendita stabilito a suo tempo dall’organizzatore per i titoli del medesimo tipo.
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