Spetta il Superbonus sull’edificio composto da due “corpi” affiancati
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Può accedere al Superbonus il proprietario di un edificio composto da due “corpi” affiancati, di cui uno ospita l’unità immobiliare residenziale, sulla quale vengono effettuati interventi di risparmio energetico, mentre l’altro corpo ospita due unità immobiliari (ad uso abitativo) concesse in uso a terzi: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 7 gennaio 2020, n. 16. Nella fattispecie delineata, infatti, l’unità immobiliare in questione è “funzionalmente indipendente” e dispone di un “accesso autonomo dall’esterno”.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai fini del Superbonus, l’art. 119, comma 1-bis, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – introdotto dal decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 140 , convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126) – precisa che “per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”;
- l’unità immobiliare ha “accesso autonomo dall’esterno” quando all’immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione o quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada (Risposta all’istanza di interpello 4 novembre 2020, n. 524);
- dev’essere considerato autonomo anche “l’accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un’area di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili” (Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04688).
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