Spetta il Superbonus per gli interventi realizzati su immobili non ancora destinati ad abitazione
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Spetta il Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 25 marzo 2021, n. 210 .
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- l’Agenzia ha più volte affermato l’applicabilità del Superbonus alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”): per tutte, si richiama la Risposta 7 gennaio 2021, n. 17 ;
- la destinazione F/2 – Unità collabenti, è attribuibile per gli immobili che riguardano sia abitazioni sia fabbricati produttivi, quando lo stato di fatto non consente comunque l’iscrizione in altra categoria catastale;
- con la Nota n. 29439/2013, la Direzione centrale catasto e cartografia aveva chiarito che l’attribuzione della categoria F/2 non è ammissibile quando il fabbricato che si vuole censire risulta comunque iscrivibile in altra categoria catastale o non è individuabile e/o perimetrabile;
- il Comune ha facoltà di produrre sempre, anche per le unità immobiliari impropriamente censite nelle categorie F/3 – Unità in corso di costruzione ed F/4 – Unità in corso di definizione, segnalazioni al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- le unità immobiliari collabenti, iscritte nella categoria catastale F/2, non determinano l’obbligo di versamento dell’Imu e della Tasi.
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