Spesometro, l’obbligo di comunicazione sussiste anche per le bollette-fatture
Con la risoluzione n. 68/E pubblicata venerdì 21 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le bollette-fatture relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, emesse da un Comune che gestisce direttamente il servizio idrico integrato, sussiste l’obbligo di comunicazione, limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi, dei dati e delle fatture emesse e ricevute prevista dall’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 (lo spesometro).
Precisa infatti l’Agenzia che, stante quanto disposto dell’art. 1 del D.M. n. 370/2000, le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo.
Si ricorda inoltre che con l’art. 1-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017 , è stato stabilito che le pubbliche amministrazioni sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e pertanto, con riferimento al caso in esame, sussiste l’obbligo di comunicazione, limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi, in quanto trattasi di fatture a tutti gli effetti.