Spesometro, in scadenza il termine per reinviare il file scartato
Sul sito assistenza online dell’Agenzia delle Entrate viene precisato che qualora il file inviato venga scartato dal servizio telematico, l’utente è tenuto a reiterare l’invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuto scarto: in tal caso l’invio si considera comunque tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
Tale principio – espresso anche nella Risoluzione 10 gennaio 2003, n. 5/E – è stato riportato nella FAQ pubblicata sul sito Fatture e Corrispettivi in data 6 aprile 2018, la quale ha precisato che “se la comunicazione è inviata entro il termine di scadenza, si ritiene che possa trovare applicazione, anche per la comunicazione Dati Fatture, la regola che consente, in caso di scarto del file, il rinvio entro i 5 giorni successivi dalla ricezione dell’esito”.
Si sottolinea peraltro che se da un lato l’istituto è pacificamente ammesso anche ai fini dell’invio dei dati fattura, dall’altro si registrano alcuni dubbi in merito al criterio da utilizzare per determinare il termine dei cinque giorni. L’incertezza, in particolare, verte sulla questione se, ai fini di detto calcolo, debbano essere computati o meno anche i giorni non lavorativi.
La questione è delicata in quanto la scadenza in esame era fissata a venerdì 6 aprile, con il conseguente dubbio se tener conto oppure no di sabato 7 e di domenica 8. Qualora si propendesse per la tesi che esclude dal calcolo entrambi i giorni, e il primo invio (scartato) sia stato effettuato proprio venerdì 6, per il reinvio ci sarebbe tempo fino a venerdì 13 aprile, cioè entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza. Diversamente, il termine ultimo per inviare nuovamente il file scartato sarebbe oggi, 11 aprile.
Si ricorda che il 6 aprile scadeva il termine per:
- trasmettere i dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017;
- sanare le irregolarità commesse nell’invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017, con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Si ricorda inoltre quanto segue:
- ai sensi dell’art. 1-ter del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172(“decreto fiscale” collegato alla Manovra di fine anno), il contribuente può optare per l’invio a cadenza semestrale, limitandosi a trasmettere i seguenti dati:
- partita Iva o codice fiscale dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- imposta;
- tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;
- per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro è ammesso un documento riepilogativo; in tal caso devono essere trasmessi almeno:
- la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive;
- la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive;
- la data e il numero del documento riepilogativo;
- l’ammontare imponibile complessivo;
- l’ammontare dell’imposta complessiva, distinguendo sulla base dell’aliquota applicata;
- le Amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
- sono inoltre esonerati dall’adempimento i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.